Rilessioni di Celestino Bottoni modello EAS – Agenzia delle Entrate
mar 20th, 2011 | By admin | Category: Vivere lo Sport Allegando la Circolare n. 6 (file circ6e+del….) si conferma quanto già comunicato in allegato alla presente
CONTROLLI SUGLI ENTI NON COMMERCIALI – EAS –
Il decreto del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, MILLEPROROGHE, pubblicato nella G.U. del 29 dicembre 2010, ha disposto l’ennesima proroga per la presentazione del modello EAS al 31 marzo 2011. Si ricorda che sulla base delle ultime circolari dell’Agenzia delle Entrate, già oggetto di precedente comunicazione, il modello EAS se già presentato non deve essere ripresentato se non intervengono variazioni ai dati già oggetto di una precedente comunicazione.
CONTROLLI SUGLI ENTI NON COMMERCIALI – EAS -
Ringraziando la Scuola dello Sport del Lazio ed in particolar modo il Prof. Mignardi, Vi riporto quanto pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 20 del 16 u.s.
Mi si vorrà, forse, ora scusare per l’incisività degli argomenti trattati.
Onde evitare di allarmarVi ulteriormente ripropongo “fedelmente” quanto oggetto di pubblicazione, mi permetto di evidenziare qualche passaggio saliente.
Estratto circolare n.20, del 16 aprile 2010, dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.it :
punto 2.4 ENTI NON COMMERCIALI
L’attività di controllo volta ad intercettare gli abusi delle norme agevolative riservate agli enti non commerciali assume nel 2010 una rilevanza strategica e da essa sono attesi rilevanti risultati, in termini sia repressivi (evasione pregressa recuperata) che preventivi (assottigliamento della platea in parola, con la fuoriuscita da essa dei soggetti privi dei requisiti di appartenenza).
Pertanto quest’anno, per la prima volta, il budget di produzione contempla esplicitamente una quota di verifiche e di accertamenti destinati ai soggetti in parola. Si tratta, peraltro, di un primo sforzo tendente a dare sistematicità e costanza alla vigilanza sul comparto, la quale va comunque innanzitutto realizzata mediante l’attento monitoraggio dei soggetti presenti in ciascuna realtà provinciale.
Tale monitoraggio, da sviluppare nei termini di cui al paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E del 2009, è da quest’anno agevolato dal censimento degli Enti associativi (e dei dati e notizie ad essi relativi rilevanti ai fini del controllo) realizzato mediante le comunicazioni telematiche imposte dall’art. 30 del DL n. 185 del 2008. (LEGGI MODELLI EAS)
La platea degli Enti censiti presenti nella Provincia va approfonditamente analizzata, dedicando una specifica attenzione a quelli compresi in settori tipicamente ad alto rischio (associazioni culturali, sportive, di formazione e così via). Tale analisi, sotto la diretta responsabilità dei Direttori provinciali, deve portare immediatamente ad individuare le situazioni più rilevanti di abuso esistenti nella Provincia, onde garantire agli interventi repressivi la massima efficacia dissuasiva.
E’ inoltre attesa la individuazione più ampia possibile dei casi di omessa comunicazione, stante la loro specifica pericolosità.
Nell’analisi di rischio vanno considerati anche gli Enti non tenuti alle comunicazioni sopra menzionate, onde intercettare specifici profili di rischio circa l’effettiva sussistenza dei requisiti che li sottraggono alla portata preventiva del censimento normativamente previsto.
Per quanto attiene, infine, alle ONLUS, si ricorda l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo diretto al riscontro dei requisiti formali propedeutici all’iscrizione nell’Anagrafe unica delle ONLUS nonché degli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali.
Al riguardo, si evidenzia che, per i soggetti iscritti in detta Anagrafe, le Direzioni Regionali costituiscono un osservatorio privilegiato, che può consentire l’individuazione di posizioni particolarmente a rischio. Nei casi di avvenuta conoscenza di soggetti esercenti vere e proprie attività lucrative di natura commerciale che configurano abuso dei regimi agevolativi, le Direzioni Regionali provvedono a segnalarli alle competenti strutture locali per gli opportuni controlli sostanziali, dei cui esiti sarà data tempestiva comunicazione per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza delle medesime Direzioni.
Le attività istruttorie devono essere condotte secondo le linee tracciate nel citato paragrafo 2.4 della circolare n. 13/E, utilizzando le specifiche metodologie disponibili nel sito intranet dell’Agenzia e, in particolare, quelle riguardanti le attività di analisi, selezione e controllo degli enti non commerciali costituiti in forma associativa e delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Entro il 15 luglio 2010 le Direzioni Regionali informeranno inoltre la Direzione Centrale Accertamento circa il numero degli interventi eseguiti da ciascuna Direzione Provinciale (o Ufficio locale) nel primo semestre dell’anno, evidenziando i risultati conseguiti (rappresentati, in specie, dalla individuazione degli elementi specifici che hanno determinato l’abuso delle norme agevolative). Analoga informativa andrà fornita, entro il 15 gennaio 2011, per gli interventi eseguiti nel secondo semestre 2010.
LA CIRCOLARE N. 13, DEL 2009, RICHIAMATA NELLA PRESENTE, RECITA:
ESTRATTO CIRCOLARE N. 13/2009 Fonte: Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it
Punto 2.4 ENTI NON COMMERCIALI
Complementare alle attività di controllo di cui ai precedenti paragrafi (in specie al 2.3), quella svolta nei confronti degli enti appartenenti al terzo settore (enti non commerciali ed ONLUS) riveste, per il corrente anno, una rilevanza superiore rispetto al passato. Ciò in linea con quanto disposto dall’art. 30 del decreto-legge n. 185 del 2008, che ha sancito l’esigenza di un censimento sistematico dell’amplissima platea dei soggetti della specie, e dei dati e notizie ad essi relativi, rilevanti ai fini fiscali, finalizzato proprio a “consentire gli opportuni controlli” (e che verrà realizzato mediante la comunicazione telematica imposta, con apposito modello, dal citato art. 30).
Il comparto in parola va dunque attentamente monitorato, a livello locale, allo scopo di individuare i più rilevanti rischi di abuso dei regimi agevolativi, pianificando un numero di controlli idoneo a supportare l’effetto di deterrenza indotto dalla menzionata, nuova normativa.
L’attività di controllo va, quindi, indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali le informazioni a disposizione degli Uffici evidenzino la possibile esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili (spesso annoverate nella nozione di “circoli privati”). Le dette informazioni possono essere acquisite sia avvalendosi degli strumenti informativi in possesso degli Uffici (Banca dati Onlus, Interrogazioni selettive, ecc.), sia mediante strumenti esterni quali internet, registri gestiti da enti territoriali, informazioni desumibili da pubblicità commerciale diffusa e così via. Si rammenta, 23 inoltre, che elementi rilevanti ai fini dell’indagine dovranno essere chiesti alle autorità competenti al rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di specifiche attività (ad es., autorizzazioni sanitarie per l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande).
Le posizioni selezionate, anche sulla scorta della diretta conoscenza della realtà territoriale, devono essere caratterizzate da un’alta affidabilità con riferimento all’esito del controllo, in quanto l’attività dovrà comportare un significativo recupero di agevolazioni fiscali illegittimamente fruite.
L’attività istruttoria sarà condotta, di regola, anche mediante accessi mirati funzionali al riscontro dell’effettiva sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle ONLUS e degli enti non commerciali. A tale riguardo, particolare attenzione deve essere posta nella verifica dell’effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa (regolare convocazione dei soci e svolgimento delle assemblee), della natura dei beni o servizi erogati agli associati (che potrebbe non essere compatibile con le finalità sociali), dell’eventuale svolgimento di attività commerciali (che potrebbero eccedere quelle pur anche dichiarate), della redazione del rendiconto annuale, della devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell’ente, e così via.
Nei casi in cui sussistano indizi di abusi rilevanti, consistenti nell’esercizio di attività economiche con alti giri d’affari e redditività non assoggettate ad imposizione, l’attività istruttoria dovrà sempre svilupparsi mediante verifiche approfondite. Per determinare un immediato impatto dissuasivo, le Direzioni Regionali avranno cura di individuare per ciascuna Provincia un numero, adeguato alla realtà locale, di posizioni ad alto rischio di abuso da sottoporre a verifica, i cui esiti saranno condivisi con la Direzione Centrale Accertamento (ai fini della più generale analisi dei rischi di evasione nel comparto in parola).
L’effetto di deterrenza andrà altresì amplificato massimizzando, nel corrente anno, la notifica degli atti di accertamento o l’avvio della procedura di definizione per adesione.
Va da ultimo rammentata l’importanza, soprattutto a fini di prevenzione, del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali nei confronti dei soggetti da iscrivere nell’anagrafe unica delle ONLUS nonché gli ulteriori adempimenti previsti dal decreto ministeriale del 18 luglio 2003, n. 266, di competenza delle Direzioni Regionali e compreso nell’ambito delle “funzioni strumentali” all’accertamento.
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Con Risoluzione 6 dicembre 2010, n. 125, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di presentazione dei modelli EAS, istituiti dall’art. 30, D.L. n. 185/2008, in caso siano intervenute variazioni nell’ente associativo.
In particolare, l’Agenzia ha precisato che nel caso in cui sia cambiato il rappresentante legale, oppure in caso di variazioni di altri dati relativi all’ente, non è necessario inviare un nuovo modello EAS, qualora tali modifiche siano già state comunicate all’Amministrazione Finanziaria, come previsto per norma, attraverso:
il Mod. AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA;
il Mod. AA7/10 per i soggetti titolari di partita
Buon lavoro
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Celestino Bottoni
Esperto Commissione Ministero
dell’Economia e delle Finanze
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